Articolo 1: Finalità
1. La presente legge disciplina la valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge n. 352/93 e successivo D.P.R. 376/95 e in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 97/94 e dalla Legge n. 394/91 per le aree protette, al fine di garantire:
2. la valorizzazione e la conservazione degli ecosistemi naturali, considerando la funzione ecologica che i funghi svolgono, quali importanti costituenti di catene trofiche;
b) la gestione economica della raccolta in favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
c) la tutela della salute pubblica tramite gli appositi servizi di controllo micologico.